1) Ho ricevuto una mail di spam, che devo fare?
Leggere questa guida e' un buon inizio :-)
Per prima cosa, consiglio la lettura di documentazione sullo spam in genere
(la guida di Collinelli, il Mini HowTo di Carlo Fusco), poi conviene decidere
una strategia di attacco. Le possibilita' sono molteplici: e' caldamente consigliato
denunciare lo spammer a chi fornisce la connettivita', l'hosting, l'housing,
i servizi telefonici a pagamento e così via. Se lo spammer e' italiano,
e' possibile percorrere anche la strada alternativa, ovvero la procedura indicata
dalla guida utilizzando la legge 675/96 sulla privacy.
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2) Se la mail arriva da un server straniero, cosa devo fare?
Se il server e' straniero ma pubblicizza un prodotto o una societa' italiana,
e' consigliato segnalare l'abuso al gestore del server straniero ed e' possibile
anche ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo i
passi indicati dalla presente guida. Se lo spam straniero pubblicizza societa'
o prodotti stranieri, non e' possibile ricorrere al Garante italiano. Importante
ricordare che se lo spammer utilizza server europei o pubblicizza prodotti/servizi
europei, è possibile seguire la procedura indicata in questa guida: sarà
il Garante italiano ad inviare la documentazione al "collega" europeo
di competenza.
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3) Non ci sono indirizzi fisici nella mail di spam, come mi comporto?
Niente panico: solitamente la mail di spam pubblicizza un prodotto, un sito
o una societa': dunque da qualche parte, con un po' di pazienza e fortruna,
e' possibile reperire il recapito del responsabile. Sul sito del NIC e' possibile
ad esempio rintracciare l'intestatario di un dominio tramite il WHOIS. Essendo
una piccola guerra, ricordatevi che e' anche possibile ricorrere a fantasiosi
stratagemmi per ottenere le informazioni necessarie (una telefonata fingendosi
cliente interessato e cosi' via...).
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4) La raccomandata in copia al Garante per la protezione dei dati e' necessaria?
Nel momento in cui richiedete allo spammer le informazioni di cui all'articolo
13, e' consigliato spedire copia della vostra richiesta al Garante. Potete inviare
una lettera in carta semplice o un fax, non e' necessaria la raccomandata. Tale
copia e' a tutti gli effetti una 'segnalazione': il Garante ha dunque l'obbligo
di attivare d'ufficio le verifiche e perseguire lo spammer in caso di violazione.
Il ricorso serve per veder riconosciuti i propri diritti (ed eventualmente sperare
in un rimborso spese), mentre la segnalazione serve perche' il Garante si attivi
per verificare possibili illegalita' nel trattamento dei dati.
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5) Posso inviare la richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 13 via mail anziche' con una raccomandata?
Si', e' possibile, pero' non e' consigliabile. Non potrete mai dimostrare (a
meno che lo spammer non vi risponda dallo stesso server/ip della mail di spam)
che qualcuno ha letto le vostre richieste, in che data lo ha fatto e cosi' via.
La raccomandata con ricevuta di ritorno e' un mezzo piu' sicuro ed affidabile.
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6) Cosa vuol dire raccomandata 'spillata'?
Vuol dire che i fogli sono incollati tra loro (o pinzati) e non inseriti in
una busta. Alcuni uffici postali non accetano spedizioni spillate: se non vogliono
spedire la raccomandata spillata, speditela con la busta classica, in fin dei
conti e' una pignoleria.
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7) Devo rivelare allo spammer il mio indirizzo?
No, e' possibile eleggere un domicilio per la durata del ricorso, senza rivelare
allo spammer il vostro indirizzo.
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8) Dopo aver richiesto informazioni ai sensi dell'art.13, quanto tempo devo aspettare prima di fare ricorso?
Lo spammer ha tempo 5 giorni lavorativi per rispondere alla vostra richiesta
(voi saprete la data di ricezione grazie alla ricevuta di ritorno). Il consiglio
e' spedire il ricorso dopo circa 10 giorni lavorativi (ovvero due settimane)
dalla data di ricezione da parte dello spammer della vostra richiesta.
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9) Possono chiedermi soldi per cercare i miei dati?
Si', ma *SOLO* se i vostri dati non sono presenti ( e se avete ricevuto una
mail, i dati sono sicuramente stati trattati).
L'articolo 13 comma 1 specifica che in relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto "di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni
(art. 13, comma 1 lettera c numero 1). Il comma 2 dell'articolo 13 chiarisce
pero' che "per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
lesistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
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10) Lo spammer puo' chiedermi danni se perdo il ricorso?
No. La richiesta informazioni e' un vostro diritto, cosi' come lo e' il ricorso
al Garante se la risposta alla richiesta ai sensi dell'articolo 13 non e' soddisfacente.
Se il ricorso e' respinto, non dovrete nulla a nessuno (salvo ovviamente vostre
violazioni: ad esempio fare ricorso e nel frattempo diffamate lo spammer a mezzo
stampa o sito Internet).
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11) La procedura vale solo per l'Italia?
Quella indicata da questa guida si', ma la legge sulla protezione dei dati
personali e' una direttiva europea: in tutta la Comunita' esistono dunque leggi
simili e la procedura non dovrebbe essere molo diversa da quella italiana. Si
tratta solo di informarsi, leggere le leggi degli altri paesi e presentare il
ricorso secondo le modalita' indicate dalle norme del paese membro. Per gli
stati non europei, esistono legislazioni differenti, dunque la possibilita'
di presentare ricorso varia da paese a paese. E' però possibile inviare
la documentazione al Garante italiano, che la invierà per i provvedimenti
del caso al Garante del paese europeo competente.
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12) Devo autenticare la firma o basta l'autocertificazione?
La firma va autenticata ("..è necessaria la firma del ricorrente autenticata dal legale o dai competenti Uffici comunali o direttamente presso l'Ufficio del Garante in caso di consegna a mano). E' sufficiente l'autentica semplice (costo per i diritti di segreteria, 0,26 €). Non è invece possibile ricorrere all'autocertificazione (legge Bassanini). L'articolo 21 del D.P.R. 445/00 del 28/12/2000 (successivo alla Legge Bassanini) che tratta delle «disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30/L in vigore dal 07.03.2001), recita: «Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine di riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione [...]». Il ricorso al garante e' un provvedimento speciale, dunque l'autentica e' necessaria. All'interno del Decreto si fa riferimento alla Legge Bassanini poiche' vengono abrogati: «larticolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e larticolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 (come sostituito dallarticolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191) della legge 15 maggio 1997 n. 127». [grazie Gege]
13) Se vinco il ricorso, cosa succede? E i soldi?
Se vincete il ricorso, il Garante ve lo comunichera' con una raccomandata al
domicilio indicato. Nel caso in cui sia indicato un rimborso, la societa' condannata
dovra' versare direttamente a voi la somma con il metodo di pagamento preferito.
Se la societa' non paga, potete spedire una raccomandata di messa
in mora (con copia conoscenza al Garante), ricordando nella lettera che
"chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5,
e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni". Nel caso lo spammer ancora non paghi, dovrete seguire le vie classiche
del recupero crediti.
[su]
14) Mi hanno risposto dicendomi che l'email e' un dato pubblico (oppure che e' stato generato casualmente): che faccio?
La mail , come piu' volte ribadito dal Garante, non e' assimilata ad un dato
pubblico. La disponibilita' della mail su siti Internet, newsgroup, mail non
implica la volonta' dell'intestatario della mailbox a ricevere spam. Ancora
piu' fantasiosa la dicitura di "indirizzi generati casualmente": si
tratta comunque di una trattazione illecita dei dati personali.
[su]
No, il Garante puo' stabilire un rimborso spese forfettario, ma non riconosce
eventuali rimborsi per danni. Se volete chiedere il risarcimento danni, potete
agire legalmente (ad esempio, stando al di sotto dei 516 euro, potete ricorrere
al giudice di pace della vostra citta').
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16) Chi ha diritto al gratuito patrocinio?
I soggetti che hanno diritto al gratuito patrocinio (ovvero che possono presentare
ricorso senza pagare i diritti di segreteria) sono quelli indicati dalla legge
n°217 del 30 luglio 1990 "Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182
del 6-8-1990 entrata in vigore il 6/11/1990. L'articolo 3 recita:
1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi e' titolare di
un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990
e dal 1991 a lire dieci milioni.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito
ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante.
In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per
ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si
tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi
del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, puo' essere adeguata la
misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
17) Lo spammer non ritira la raccomandata, come posso obbligarlo?
La raccomandata di richiesta informazioni è necessaria per avviare il
ricorso. E' capitato che alcuni spammer, tentando di sfuggire alla legge, abbiano
rifiutato le raccomandate. Esiste pero' un modo per far consegnare la raccomandata
(ovviamente, con un po' di fantasia si possono anche trovare altri metodi!):
la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Una notifica, ove rispettate le forme
previste, da' la certezza che quanto contenuto nell'atto notificato sia arrivato
a legale conoscenza del
destinatario (sottolineo il "legale", anche se a fini pratici non
cambia nulla) perchè è anche possibile che il destinatario, per
sua incuria, l'atto non l'abbia neanche letto (ad esempio perche' ne rifiuta
la consegna o perche', essendo assente, non lo ritira, ma a tutti i fini e'
come se l'avesse avuto e letto). Una notifica di un atto stragiudiziale puo'
riguardare qualsiasi comunicazione (anche l'invito alla festa di compleanno
di qualcuno ^__^) si fa recandosi ad un Ufficio unico notifiche (dove tra l'altro
ci sono gli ufficiali giudiziari, per capirsi) e si consegna l'atto da notificare
in un originale e tante copie quanti sono i destinatari, il tutto in bollo (euro
10,33 ogni 4 facciate). In calce all'originale si scrive la richiesta di notifica
(segnalando eventuali urgenze): Si notifichi a (generalità e domiciliodel
destinatario).
Si pagano poi i diritti di notifica che vanno da pochi euro ad una ventina.
A questo punto il pubblico ufficiale ricevente certifica che le copie consegnate
sono identiche all'originale e poi viene effettuata la notifica, "direttamente"
oppure a mezzo posta se il destinatario non si trova nella circoscrizione dell'ufficio.
La notifica "diretta" viene effettuata dal pubblico ufficiale ovunque
a mani proprie del destinatario oppure andando nel luogo indicato (anche in
giornata in casi urgenti); se
il destinatario non c'e' l'atto viene consegnato alle persone legittimate per
legge a ricevere la notifica; se c'e' rifiuto la notifica si considera comunque
effettuata; se mancano le persone legittimate a ricevere la notifica ma il pubblico
ufficiale accerta che il luogo e' comunque di pertinenza del destinario effettua
lo stesso la notifica compiendo alcune formalita' (avviso sulla porta, deposito
dell'atto presso la casa comunale ed invio di un altro avviso a mezzo raccomandata);
se il destinatario e' del tutto irriperibile la notifica può essere fatta
lo stesso con l'esperimento di altre formalita'. La notifica a mezzo posta (non
possibile per gli irriperibili) viene fatta dal pubblico ufficiale mettendo
la copia dell'atto in particolare busta e spedendola al destinatario con un
particolare tipo di raccomandata a.r. La notifica si ha per effettuata nel momento
in cui il plico viene consegnato al destinatario o alle persone legittimate.
Il rifiuto equivale alla consegna. In caso di mancata consegna la notifica si
ha per effettuata dopo 10 giorni dal deposito del plico presso la casa comunale.
Tutte le formalita' sono attestate sull'avviso di ricevimento che viene rispedito
al richiedente. [tnx Mister xx]
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (art. 29 legge 675/1996) e' regolato dagli art.. 18,19 e 20 del d.P.R. 31/3/1998 (Gazzetta Ufficiale serie generale n°25 del 1 febbraio 1999). In particolare, la disposizione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera e), concernente l'obbligo dell'autentica della firma dell'interessato in sede di proposizione del ricorso al Garante, costituisce una disciplina speciale, non abrogata dal d.P.R. 28/12/2000 n°445 (vedi in particolare gli artt. 77 e 78), che trova giustificazione nella peculiarita' del procedimento attivato dal ricorso medesimo. Con tale strumento, infatti, gli interessati richiedono la tutela dei propri diritti, in alternativa ad un'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria. In virtù dell'art.18 comma 2 del citato d.P.R. n°501, la sottoscrizione del ricorso non va autenticata solo se apposta personalmente dasll'interessato presso l'ufficio del garante, oppure da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati (con procura secondo l'art.83 c.p.v.)
19) L'anagrafe vuole farmi pagare il bollo per
l'autentica: e' lecito?
L'istanza è esente: scarica la pagina delle esenzioni.
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Ultimo aggiornamento: 28/10/2002