Combattere lo spam

Come colpire gli spammer al portafogli

Approccio alternativo - Tempi e modi


Abbiamo dunque visto qual e' l'approccio alternativo, su quali basi legislative si fonda, che danni puo' creare allo spammer in caso di vittoria. E' tempo di agire!

Il primo passo da fare quando ricevete spam, e' la segnalazione a chi fornisce allo spammer spazio web e connettivita' (non dimenticate mai gli header e se non sapete cosa sono consultate le guide indicate nei link).Ricordatevi sempre di conservare la mail incriminata, vi potra' essere utile in futuro. Il secondo, e' la richiesta di tutela ai sensi della legge sulla Privacy, supposto che lo spammer sia in Italia o venda prodotti e servizi in Italia. Se lo spammer e' straniero, una via simile puo' essere seguita per qualsiasi paese europeo (la direttiva sulla privacy e' targata Unione Europea e qualsiasi paese membro ha una legislazione simile). Come detto al principio, pero', scopo di questa guida e' la tutela ai sensi della legge italiana.

Bene, avete in mano la mail di spam, sapete che proviene dall'Italia o riguarda aziende italiane: il primo passo per poter poi presentare ricorso e' la richiesta, al mittente della mail, delle informazioni di cui all'articolo 13 della legge 675/96 (lo riporto per intero, e' l'articolo che da' il La a tutta la procedura).

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;


d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

In sintesi, abbiamo diritto a conoscere, entro cinque giorni dalla richiesta, una serie di informazioni: chi e' il titolare del trattamento (nome, denominazione o la ragione sociale, domicilio residenza o la sede del titolare), quali sono le finalita' e modalita' del trattamento, da dove provengono i dati che detengono, quando e' stata autorizzato il loro trattamento da parte del titolare dei dati oppure da che societa' i dati sono stati acquisiti. Nel caso infatti lo spammer indichi (caso frequente) che i dati "sono stati acquistati da societa' terze", abbiamo diritto comunque di conoscere direttamente dallo spammer quali siano queste societa', chi sia il responsabile del trattamento, quando questa societa' terza abbia ricevuto il consenso al trattemento e alla cessione dei nostri dati. Non siamo obbligati a effettuare una nuova richiesta alla societa' che eventualmente lo spammer indica come "venditrice" dei dati, ma e' lo spammer stesso a dover fornire le informazioni richieste.

Per completezza, ricordiamo che il comma 2 del citato articolo stabilisce che "per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3". Se avete ricevuto spam, direi pero' che il problema della non esistenza dei dati (requisito perche' si possa richiedere un contributo spese) e' superato.

Importante notare anche che "i diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse" (comma 3), non solo dal titolare dei dati.


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Massimo Cavazzini



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