Combattere lo spam

Come colpire gli spammer al portafogli

Approccio alternativo - Il ricorso al Garante della privacy


Grazie agli strumenti legislativi a disposizione, e' dunque possibile muoversi su piu' livelli: segnalare lo spammer al fornitore di connettivita' e spazi web, presentare un esposto alla magistratura per la violazione del DL 185/99 (la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è compresa tra uno e dieci milioni di lire) e infine ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'ultimo strumento permette, senza conoscenze giuridiche approfondite ed in tempi ragionevoli, di avere una risposta precisa e dettagliata, causando danni economici agli spammer.

L'articolo n.30 Capo VII della legge 675/96 sulla tutela e protezione dei dati personali istituisce la figura del Garante per la protezione dei dati personali, un organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Tra i compiti del Garante, secondo l'art.31 commi d) e g), il "ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29" e, importante, "denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni".

Il comma g) è particolarmente importante perche' implica l'intervento d'ufficio del Garante su semplice segnalazione, senza richiedere necessariamente il ricorso da parte del consumatore. Esistono infatti due modalita' di accesso alla tutela prevista dalla legge 675/98: la segnalazione ed il ricorso.

La segnalazione puo' essere effettuata mediante lettera (anche non raccomandata) indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Monte Citorio 121 - 00186 Roma) oppure a mezzo fax, spiegando in maniera dettagliata l'accaduto. Il Garante, ai sensi del comma g) dell'articolo 31, si attiva d'ufficio perche' cessino gli abusi.

Estremamente piu' efficace, secondo il mio parere, il ricorso. I diritti previsti dalla legge sulla privacy "possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria" (art. 29 comma 1). In altre parole, il Garante e' valida alternativa all'autorita' giudiziaria.

Per proporre il ricorso, e' necessario innanzitutto armarsi di pazienza, essere disponibili a perdere qualche ora del proprio tempo e investire qualche soldo. Ne vale senz'altro la pena: oltre al possibile risarcimento del danno subito, lo spammer dovra' sopportare le decisioni del Garante, ovvero sanzioni amministrative piuttosto pesanti e, nei casi estremi, denunce per reati penali. Le sanzioni sono regolate dal capo VIII della legge 675/96, art. 34 e seguenti.

Il lato amministrativo è regolato dall'art.39, che recita: "Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni" (Comma 1). Al comma 2), troviamo invece "La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

Se il lato economico e' interessante, un'arma molto forte nei confronti degli spammer (a livello persuasivo) sono le sanzioni penali. Per l' omessa o infedele notificazione (art.34), la pena e' la reclusione sino ad un anno. Per chi tratta in maniera illecita dati personali (art. 35), la pena e' la reclusione da tre mesi a tre anni, a seconda del tipo di violazione commessa, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. L'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, e' punita con la reclusione da due mesi a due anni. Infine, chi non adotta i provvedimenti disposti dal Garante con sentenza (ovvero dopo intervento del Garante su segnalazione o ricorso), rischia la reclusione da tre mesi a due anni (art 37). Qualsiasi condanna prevede, come pena accessoria, la pubblicazione della sentenza (art.38).

In sintesi, dunque, la leva economica permette di colpire gli spammer, che possono essere persuasi dal continuare anche citando le sanzioni penali.


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Massimo Cavazzini