Combattere lo spam

Come colpire gli spammer al portafogli

Approccio alternativo - Le basi legislative


Con l'avvento della legge sulla protezione dei dati personali e del decreto legislativo che regola la pubblicita' a distanza, nonche' del decreto che protegge i consumatori nei contratti a distanza, l'Italia ha concesso agli utenti della rete ulteriori strumenti di difesa dallo spam. Da un lato, la societa' che detiene dati personali deve essere stata autorizzata al trattamento elettronico dei dati personali e avere un consenso dell'utente per tale trattamento; dall'altro, e' fatto divieto di utilizzare la posta elettronica e il fax per inviare materiale commerciale al consumatore. Inoltre, il proporre prodotti e servizi via mail implica che ci sia la possibilita' di stipulare un contratto a distanza, materia regolata da uno specifico Decreto Legge a tutela dei consumatori. Simili leggi sono in vigore in tutta Europa, ma in questa guida si trattera' solamente la legislazione del nostro Paese.

La legge sulla "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali", comunemente definita legge sulla privacy, garantisce che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonche' della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale". Il dato personale e' "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Tra questi dati, come stabilito dal garante per la protezione dei dati personali a piu' riprese, l'indirizzo di posta elettronica, che come tale è soggetto alla tutela della legge. L' 11 Gennaio 2001 il dott. Rodota' (Garante per la protezione dei dati personali) ha stabilito ufficialmente che, in mancanza di esplicito e preventivo consenso, e' ILLEGITTIMO utilizzare e-mail prelevate da newsgroup, forum, pagine web, mailing-list et similia in quanto gli stessi NON sono soggetti ad alcun regime giuridico di piena conoscibilita' da parte di chiunque (ovvero NON fanno parte dei cosiddetti elenchi pubblici).

Alla legge sulla privacy si aggiunte il decreto legge 171 del 13 maggio 1998, "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 3 giugno 1998). Il decreto tutela la vita privata ponendo precisi limiti alle comunicazioni effettuate tramite sistemi di telecomunicazione. In particolare, l' Art. 10 comma 1 stabilisce che "l'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, e' consentito con il consenso espresso dell'abbonato". Tra i sistemi automatizzati, rientra anche l'uso della posta elettronica. Il principio alla base del seguente Decreto è che i costi pubblicitari devono essere sostenuti interamente da chi effettua una comunicazione pubblicitaria, e non da chi la subisce. Nella posta tradizionale e con l'uso telefono, i costi sono totalmente a carico del mittente; nella posta elettronica enel fax, invece, il destinatario sostiene dei costi quando riceve una comunicazione, e pertanto la ricezione di corrispondenza non richiesta gli procura un danno economico effettivo.

Non meno importante il Decreto Legge n°185 del 22 maggio 1999, riguardante la protezione dei consumatori nei contratti a distanza, in attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento Europeo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999). Il decreto pone delle norme a tutela dei consumatori che chi vende prodotti e servizi fuori dai locali commerciali deve rispettare. Molto probabilmente, chi fa spam sta tentando di pubblicizzare e vendere un prodotto/servizio che puo' essere acquistato fuori dai locali commerciali, per cui il DL n°185 rientra certamente tra gli appigli legislativi per difendersi dallo spam. In particolare, l'articolo 10 del citato DL ribadisce che "l'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore". Se qualcuno vuole inviarvi pubblicita' via mail, prima deve aver ricevuto il vostro consenso.


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Massimo Cavazzini